Sentenza 75/2021 (ECLI:IT:COST:2021:75)
Massima numero 43772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43770  43771  43773


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ricavabilità del parametro asseritamente violato dal riferimento ad altro invocato, nonché dal tenore dell'ordinanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. Benché l'ordinanza abbia omesso l'indicazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., invero il richiamo alla violazione dell'ordinamento civile si evince dall'evocazione dell'art. 3 Cost. La violazione del principio di uguaglianza è, infatti, argomentata dalla necessità di garantire in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le regole di disciplina dei rapporti privatistici. Inoltre, l'ordinanza di rimessione fa esplicito riferimento alla indebita invasione della sfera di competenza statale nel diritto privato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  22/12/2005  n. 19  art. 20  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte