Sentenza 701/1988 (ECLI:IT:COST:1988:701)
Massima numero 12730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
12731
Titolo
SENT. 701/88 - A. LEGGE NOTARILE - PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (ART. 139 N.1, L.16-2-1913 N. 89) - PRETESO CONTRASTO CON ART.27, COMMA SECONDO, COST. - INAMMISSIBILITa' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE IN QUANTO SOLLEVATA DA G.I. CHE HA GIA' EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE E RIGETTATA L'ISTANZA DI REVOCA DELLO STESSO . - ART. 139 N.1 L.16-2-1913 N.89. - ART. 27, COMMA II, COST.
SENT. 701/88 - A. LEGGE NOTARILE - PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (ART. 139 N.1, L.16-2-1913 N. 89) - PRETESO CONTRASTO CON ART.27, COMMA SECONDO, COST. - INAMMISSIBILITa' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE IN QUANTO SOLLEVATA DA G.I. CHE HA GIA' EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE E RIGETTATA L'ISTANZA DI REVOCA DELLO STESSO . - ART. 139 N.1 L.16-2-1913 N.89. - ART. 27, COMMA II, COST.
Testo
E' inammissibile per irrilevanza la questione di l.c. dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n.89 (inabilitazione all'esercizio della professione notarile), sollevata in relazione all'art.27, secondo comma, Cost. Il G.I. ha infatti proposto la questione omettendo di motivare sulla rilevanza e sopratutto ha omesso di spiegare in qual modo il giudizio "a quo" potrebbe continuare in ordine all'ordinanza di inabilitazione che egli ha gia' assunto. D'altronde e' palese che nessuna presunzione del giudizio concernente la inabilitazione suddetta potrebbe piu' verificarsi innanzi al Giudice remittente: da una parte infatti questi si e' gia' spogliato del giudizio emettendo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'inabilitazione, dall'altra e' escluso che, quand'anche la questione fosse accolta, egli potrebbe revocare il provvedimento assunto, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ha natura di sentenza e, come tale, e' solo gravabile di appello. (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art. 139 n.1, l.16-2-1913 n. 89 in riferimento all'art.27, II comma, Cost.).
E' inammissibile per irrilevanza la questione di l.c. dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n.89 (inabilitazione all'esercizio della professione notarile), sollevata in relazione all'art.27, secondo comma, Cost. Il G.I. ha infatti proposto la questione omettendo di motivare sulla rilevanza e sopratutto ha omesso di spiegare in qual modo il giudizio "a quo" potrebbe continuare in ordine all'ordinanza di inabilitazione che egli ha gia' assunto. D'altronde e' palese che nessuna presunzione del giudizio concernente la inabilitazione suddetta potrebbe piu' verificarsi innanzi al Giudice remittente: da una parte infatti questi si e' gia' spogliato del giudizio emettendo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'inabilitazione, dall'altra e' escluso che, quand'anche la questione fosse accolta, egli potrebbe revocare il provvedimento assunto, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ha natura di sentenza e, come tale, e' solo gravabile di appello. (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art. 139 n.1, l.16-2-1913 n. 89 in riferimento all'art.27, II comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte