Sentenza 702/1988 (ECLI:IT:COST:1988:702)
Massima numero 13190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 702/88. PEGNO - MONTI DI CREDITO SU PEGNO - COSE MOBILI RUBATE O SMARRITE - COSTITUZIONE IN PEGNO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ALLA LORO RESTITUZIONE - CONDIZIONE - RIMBORSO DELLE SOMME DATE IN PRESTITO, DEGLI INTERESSI E ACCESSORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 MAGGIO 1938 N. 745 ART. 11; REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1939 N. 1279, art. 47. - COST. ART. 42, SECONDO COMMA.

Testo
La competenza attribuita alla legge, dall'art. 42 Cost., a determinare i modi di acquisto del diritto di proprieta' si estende anche al diritto di pegno, il quale per sua natura si costituisce come limite della proprieta'. Non violano la disposizione costituzionale, bensi' pongono un vincolo sociale al diritto di proprieta' - in funzione dell'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare -, le norme speciali le quali dispongono che le cose rubate o smarrite, costituite in pegno da terzi presso un Monte di Credito su pegno, non possono essere rivendicate dal proprietario se non mediante rimborso delle somme date in prestito, degli interessi e accessori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 legge 10 maggio 1938 n. 745 e 47 r.d. 25 maggio 1939, n. 1279). - Cfr. sent. n. 95/1966

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte