Ordinanza 703/1988 (ECLI:IT:COST:1988:703)
Massima numero 12072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 703/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PARITA' UOMO DONNA - ETA' PENSIONABILE - NORME CHE PREVEDONO PER L'UOMO UN'ETA' PENSIONABILE DIVERSA E SUPERIORE RISPETTO A QUELLA STABILITA PER LA DONNA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO CON LE PECULIARI ESIGENZE DELLA CONDIZIONE FEMMINILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 703/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PARITA' UOMO DONNA - ETA' PENSIONABILE - NORME CHE PREVEDONO PER L'UOMO UN'ETA' PENSIONABILE DIVERSA E SUPERIORE RISPETTO A QUELLA STABILITA PER LA DONNA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO CON LE PECULIARI ESIGENZE DELLA CONDIZIONE FEMMINILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione, per l'uomo, di un'eta' pensionabile diversa e superiore rispetto a quella stabilita per la donna e' manifestamente compatibile col principio costituzionale di eguaglianza, poiche' siffatta diversita' di trattamento trova giustificazione nela necessita' della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, non essendo, d'altra parte, il suddetto principio incompatibile con la considerazione di speciali profili, fondati su tali peculiarita', che meritano una particolare regolamentazione e che, eventualmente, il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' modificare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14.4.1939, n. 636, convertito nella legge 6.7.1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
La previsione, per l'uomo, di un'eta' pensionabile diversa e superiore rispetto a quella stabilita per la donna e' manifestamente compatibile col principio costituzionale di eguaglianza, poiche' siffatta diversita' di trattamento trova giustificazione nela necessita' della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, non essendo, d'altra parte, il suddetto principio incompatibile con la considerazione di speciali profili, fondati su tali peculiarita', che meritano una particolare regolamentazione e che, eventualmente, il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' modificare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14.4.1939, n. 636, convertito nella legge 6.7.1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte