Sentenza 75/2021 (ECLI:IT:COST:2021:75)
Massima numero 43773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Banche e istituti di credito - Norme della Regione Siciliana - Credito agrario - Proroga di diciotto mesi delle passività di carattere agricolo scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2005 - Violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Banche e istituti di credito - Norme della Regione Siciliana - Credito agrario - Proroga di diciotto mesi delle passività di carattere agricolo scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2005 - Violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, in base al quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione non afferisce né alla materia dell'agricoltura, di competenza esclusiva della Regione Siciliana, né alla materia del credito, che integra una competenza regionale concorrente, bensì va ricondotta alla disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui l'autonomia negoziale è principio fondante posto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza che, in tale materia, è esclusiva in quanto fondata sull'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 1969, n. 34 del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n. 109 del 1957, n. 36 del 1957 e n. 35 del 1957).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, in base al quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione non afferisce né alla materia dell'agricoltura, di competenza esclusiva della Regione Siciliana, né alla materia del credito, che integra una competenza regionale concorrente, bensì va ricondotta alla disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui l'autonomia negoziale è principio fondante posto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza che, in tale materia, è esclusiva in quanto fondata sull'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 1969, n. 34 del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n. 109 del 1957, n. 36 del 1957 e n. 35 del 1957).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/12/2005
n. 19
art. 20
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte