Ordinanza 707/1988 (ECLI:IT:COST:1988:707)
Massima numero 12932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 707/88. PREVIDENZA SOCIALE - ISCRIZIONE ALL'ENTE PREVIDENZIALE - PRESUPPOSTI - PROFESSIONISTI - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N.233, ART.21. - COST., ARTT. 3 E 38.

Testo
PREVIDENZA SOCIALE - ISCRIZIONE ALL'ENTE PREVIDENZIALE. Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarieta' sociale che impongono di prescindere, ai fini dell'iscrizione all'ente previdenziale e del pagamento dei contributi, da elementi soggettivi, quali la maggiore o minore attivita' professionale e la conseguente diversa remunerazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.233). - v. S.n. 133/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte