Ordinanza 708/1988 (ECLI:IT:COST:1988:708)
Massima numero 12221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 708/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO, GIA' ESTINTO, ANCHE DURANTE LA PERMANENZA DELLO STATO DI SUBORDINAZIONE ALL'AUTORITA' ECCLESIASTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - COD. CIV. ARTT.2947, 2948 NN.4 E 5, 2949, 2955 N.2, E 2956 NN.1 E 2. - COST. ARTT.2, 3, 4, 36.
ORD. 708/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO, GIA' ESTINTO, ANCHE DURANTE LA PERMANENZA DELLO STATO DI SUBORDINAZIONE ALL'AUTORITA' ECCLESIASTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - COD. CIV. ARTT.2947, 2948 NN.4 E 5, 2949, 2955 N.2, E 2956 NN.1 E 2. - COST. ARTT.2, 3, 4, 36.
Testo
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE. Ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto di lavoro ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria delll'ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell'ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.2, 3, 4 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948 nn.4 e 5, 2949, 2955 n.2, e 2956 nn.1 e 2, nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica da parte del lavoratore).
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE. Ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto di lavoro ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria delll'ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell'ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.2, 3, 4 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948 nn.4 e 5, 2949, 2955 n.2, e 2956 nn.1 e 2, nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica da parte del lavoratore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte