Ordinanza 709/1988 (ECLI:IT:COST:1988:709)
Massima numero 12222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 709/88 A. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - TRAVALICAMENTO DEI LIMITI IMPOSTI DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA STATALE ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ARTT.2, 3, 8. - COST. ART. 117.
ORD. 709/88 A. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - TRAVALICAMENTO DEI LIMITI IMPOSTI DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA STATALE ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ARTT.2, 3, 8. - COST. ART. 117.
Testo
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I principi della legislazione statale prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone. (E' manifestamente infondata, in riferimento all'art.117 Cost., la questione di legittimita'costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potesta' legislativa regionale).
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I principi della legislazione statale prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone. (E' manifestamente infondata, in riferimento all'art.117 Cost., la questione di legittimita'costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potesta' legislativa regionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte