Ordinanza 709/1988 (ECLI:IT:COST:1988:709)
Massima numero 12223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 709/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - VINCOLO DI INEDIFICABILITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CATEGORIA DEGLI AGRICOLTORI - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ARTT.2, 3, 8. - COST. ART. 3.
ORD. 709/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - VINCOLO DI INEDIFICABILITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CATEGORIA DEGLI AGRICOLTORI - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ARTT.2, 3, 8. - COST. ART. 3.
Testo
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Non vi e' disparita' di trattamento quando una diversa valutazione sulla edificabilita' delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni. (E' manifestamente infondata, in riferimento all' art.3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, a solo svantaggio della categoria degli agricoltori).
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Non vi e' disparita' di trattamento quando una diversa valutazione sulla edificabilita' delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni. (E' manifestamente infondata, in riferimento all' art.3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, a solo svantaggio della categoria degli agricoltori).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte