Ordinanza 709/1988 (ECLI:IT:COST:1988:709)
Massima numero 12224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  12222  12223  12225


Titolo
ORD. 709/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE, DI SOGGIORNO, DI INIZIATIVA ECONOMICA - VIOLAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ARTT.2, 3, 8. - COST. ARTT.16, 41.

Testo
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I vincoli posti dalle leggi in materia urbanistica non incidono nella liberta' di circolazione e di soggiorno e, d'altra parte, non e' fondatamente sostenibile la esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilita' stabiliti in zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa economica. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.16 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato nei confronti della categoria degli agricoltori, limitando con cio' tutti gli altri soggetti nella liberta' di circolazione e di soggiorno, e in quella di iniziativa economica).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte