Ordinanza 709/1988 (ECLI:IT:COST:1988:709)
Massima numero 12225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 709/88 D. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - CONVIVENTI ENTRO IL TERZO GRADO DI PARENTELA ED AFFINITA'- LESIONE DEGLI INTERESSI ALLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA, ALLA SALUTE E AL LAVORO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ART. 3. - COST. ARTT. 31, 32, 35.
ORD. 709/88 D. EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI - REGIONE TOSCANA - VINCOLI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE - CONVIVENTI ENTRO IL TERZO GRADO DI PARENTELA ED AFFINITA'- LESIONE DEGLI INTERESSI ALLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA, ALLA SALUTE E AL LAVORO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. REG. TOSCANA 19 FEBBRAIO 1979 N.10, ART. 3. - COST. ARTT. 31, 32, 35.
Testo
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Nella predisposizione di particolari vincoli di edificabilita' in zone rurali e' palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, quando la legge, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, comunque preveda la possibilita' di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessita' delle famiglie dei coltivatori. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.31, 32 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, dispone particolari limitazioni in relazione ai conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinita', ledendo pertanto gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro).
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Nella predisposizione di particolari vincoli di edificabilita' in zone rurali e' palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, quando la legge, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, comunque preveda la possibilita' di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessita' delle famiglie dei coltivatori. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.31, 32 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, dispone particolari limitazioni in relazione ai conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinita', ledendo pertanto gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte