Ordinanza 710/1988 (ECLI:IT:COST:1988:710)
Massima numero 13373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 710/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE NON DI RUOLO ASSUNTO TEMPORANEAMENTE PER UN PERIODO INFRANNALE - INFERMITA' CONTRATTA A CAUSA DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE 6 DICEMBRE 1966 N. 1077, ART. 4. - COST., ARTT. 3 E 38 SECONDO COMMA.

Testo
L'esclusione dell'equo indennizzo per le infermita' contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, non costituisce irragionevole disparita' di trattamento tra dipendenti non di ruolo in relazione alla durata del loro incarico, trovando fondamento nella non omogeneita' delle situazioni poste a confronto e nella esigenza di attribuire tutela alle sole attivita' destinate a svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata, ne' si pone in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale non esclude che il legislatore subordini il diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative e previdenziali alla sussistenza di determinati requisiti e condizioni (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte