Ordinanza 711/1988 (ECLI:IT:COST:1988:711)
Massima numero 13384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13385  13386


Titolo
ORD. 711/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI GUERRA - NATURA RISARCITORIA - REGIME PENSIONISTICO ORDINARIO - DIFFERENZA. - LEGGE 11 APRILE 1955 N. 379, ART. 40, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
La disciplina pensionistica di guerra ha natura essenzialmente risarcitoria ed e' pertanto informata a criteri diversi da quelli alla base del regime pensionistico ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955 n. 379).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte