Ordinanza 711/1988 (ECLI:IT:COST:1988:711)
Massima numero 13385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 711/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - ORFANO - INABILITA' A PROFICUO LAVORO - SUSSISTENZA ALLA MORTE DEL DANTE CAUSA - SOPRAVVENIENZA - MORTE DEL FAMILIARE - COLLEGAMENTO CAUSALE E TEMPORALE - ESCLUSIONE. - LEGGE 11 APRILE 1955 N. 379, ART. 40, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3;
ORD. 711/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - ORFANO - INABILITA' A PROFICUO LAVORO - SUSSISTENZA ALLA MORTE DEL DANTE CAUSA - SOPRAVVENIENZA - MORTE DEL FAMILIARE - COLLEGAMENTO CAUSALE E TEMPORALE - ESCLUSIONE. - LEGGE 11 APRILE 1955 N. 379, ART. 40, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3;
Testo
L'inabilita' a proficuo lavoro dell'orfano sussistente alla data del decesso del dante causa configura uno stato di bisogno direttamente determinato dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto, mentre l'inabilita' sopravvenuta al decesso del dante causa configura uno stato di bisogno esclusivamente dipendente dalla causa invalidante e quindi sfornito di collegamento causale e temporale con la morte del familiare; la differente valutazione delle fattispecie, ai fini del diritto al trattamento di reversibilita', trova razionale giustificazione nella diversita' delle situazioni comparate (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379). - cfr. S. n. 142/1984.
L'inabilita' a proficuo lavoro dell'orfano sussistente alla data del decesso del dante causa configura uno stato di bisogno direttamente determinato dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto, mentre l'inabilita' sopravvenuta al decesso del dante causa configura uno stato di bisogno esclusivamente dipendente dalla causa invalidante e quindi sfornito di collegamento causale e temporale con la morte del familiare; la differente valutazione delle fattispecie, ai fini del diritto al trattamento di reversibilita', trova razionale giustificazione nella diversita' delle situazioni comparate (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379). - cfr. S. n. 142/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte