Ordinanza 711/1988 (ECLI:IT:COST:1988:711)
Massima numero 13386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  13384  13385


Titolo
ORD. 711/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - DIPENDENTI ENTI LOCALI - NUOVE DISCIPLINE - FIGLI DI DIPENDENTI O PENSIONATI DECEDUTI ANTERIORMENTE - NORMA TRANSITORIA. - LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 965, ART. 27 PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
L'art. 27 della legge n. 965 del 1965 detta una norma transitoria che ha specificio riguardo alla peculiare situazione dei figli dei dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, e che pertanto non viola il generale princi'pio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, primo comma, legge 26 luglio 1965, n. 965).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte