Ordinanza 711/1988 (ECLI:IT:COST:1988:711)
Massima numero 13386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 711/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - DIPENDENTI ENTI LOCALI - NUOVE DISCIPLINE - FIGLI DI DIPENDENTI O PENSIONATI DECEDUTI ANTERIORMENTE - NORMA TRANSITORIA. - LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 965, ART. 27 PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
ORD. 711/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - DIPENDENTI ENTI LOCALI - NUOVE DISCIPLINE - FIGLI DI DIPENDENTI O PENSIONATI DECEDUTI ANTERIORMENTE - NORMA TRANSITORIA. - LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 965, ART. 27 PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
L'art. 27 della legge n. 965 del 1965 detta una norma transitoria che ha specificio riguardo alla peculiare situazione dei figli dei dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, e che pertanto non viola il generale princi'pio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, primo comma, legge 26 luglio 1965, n. 965).
L'art. 27 della legge n. 965 del 1965 detta una norma transitoria che ha specificio riguardo alla peculiare situazione dei figli dei dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, e che pertanto non viola il generale princi'pio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, primo comma, legge 26 luglio 1965, n. 965).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte