Sentenza 76/2021 (ECLI:IT:COST:2021:76)
Massima numero 43852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Censure chiare e adeguatamente motivate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Censure chiare e adeguatamente motivate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà del petitum e per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020. Risulta sufficientemente chiaro che il Governo, nel chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, introdotto dalla disposizione impugnata, ha inteso censurare anche il comma 1, in quanto interverrebbe in una materia riservata alla competenza esclusiva statale.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà del petitum e per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020. Risulta sufficientemente chiaro che il Governo, nel chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, introdotto dalla disposizione impugnata, ha inteso censurare anche il comma 1, in quanto interverrebbe in una materia riservata alla competenza esclusiva statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/02/2020
n. 3
art. 21
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte