Ordinanza 713/1988 (ECLI:IT:COST:1988:713)
Massima numero 15637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 713/88. REGIONE TOSCANA - TRASPORTI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI - RIDUZIONE - DISPOSIZIONE NORMATIVA AVENTE VALORE RETROATTIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 713/88. REGIONE TOSCANA - TRASPORTI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI - RIDUZIONE - DISPOSIZIONE NORMATIVA AVENTE VALORE RETROATTIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della irretroattivita' della legge, sancito dall'art. 11, disp. prel. cod. civ., non puo' assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello assunto per il legislatore statale. E' pertanto possibile anche per il legislatore regionale l'emanazione di norme aventi efficacia retroattiva, tranne che in materia penale - estranea comunque alla competenza delle regioni - non rilevando, al riguardo, il caso in cui la normativa in questione venga ad incidere su effetti gia' prodotti dalla legislazione statale e, conseguentemente, si ponga in contrasto con il diverso principio "dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3, della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, denunziati - per violazione dell'art. 117, Cost.- nella parte in cui dispongono una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale, anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore). - S. nn. 23/1967, 23/1978, 91/1982.
Il principio della irretroattivita' della legge, sancito dall'art. 11, disp. prel. cod. civ., non puo' assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello assunto per il legislatore statale. E' pertanto possibile anche per il legislatore regionale l'emanazione di norme aventi efficacia retroattiva, tranne che in materia penale - estranea comunque alla competenza delle regioni - non rilevando, al riguardo, il caso in cui la normativa in questione venga ad incidere su effetti gia' prodotti dalla legislazione statale e, conseguentemente, si ponga in contrasto con il diverso principio "dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3, della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, denunziati - per violazione dell'art. 117, Cost.- nella parte in cui dispongono una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale, anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore). - S. nn. 23/1967, 23/1978, 91/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte