Ordinanza 714/1988 (ECLI:IT:COST:1988:714)
Massima numero 16147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:  16148  16149  16150


Titolo
ORD. 714/88 A. EDILIZIA E URBANISTICA - RILASCIO DELLA CONCESSIONE - GRATUITA' - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN CASO DI OPERE DA REALIZZARE NELLE ZONE AGRICOLE - CONDIZIONE - QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE, DA PARTE DEL RICHIEDENTE IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO.

Testo
L'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilita' dei suoli, richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo della strumentalita' alla conduzione del fondo, delle opere da realizzare nelle zone agricole, anche quello soggettivo, del possesso, in capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi necessari perche' egli possa essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte