Ordinanza 714/1988 (ECLI:IT:COST:1988:714)
Massima numero 16149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 714/88 C. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA PER AREE PREVISTE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COME ZONE AGRICOLE - RILASCIO A FAVORE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONE - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 714/88 C. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA PER AREE PREVISTE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COME ZONE AGRICOLE - RILASCIO A FAVORE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONE - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge della regione Lombardia, n. 93 del 1980, (art.3, lett. G)), subordinando il rilascio della concessione edilizia in favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, al versamento di contributi, mentre " l'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla l. nazionale 13 aprile 1974, n. 18" ne e' esonerato, recepisce una distinzione gia' operata dal legislatore statale ai fini del riconoscimento del beneficio della gratuita' della concessione edilizia stessa (v. massima A) ne' peraltro, potrebbe in nessun caso contrastare con l'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuita' della concessione, ai sensi dell'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione statale ( v. massima B). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 lett.b) della l. della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93).
La legge della regione Lombardia, n. 93 del 1980, (art.3, lett. G)), subordinando il rilascio della concessione edilizia in favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, al versamento di contributi, mentre " l'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla l. nazionale 13 aprile 1974, n. 18" ne e' esonerato, recepisce una distinzione gia' operata dal legislatore statale ai fini del riconoscimento del beneficio della gratuita' della concessione edilizia stessa (v. massima A) ne' peraltro, potrebbe in nessun caso contrastare con l'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuita' della concessione, ai sensi dell'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione statale ( v. massima B). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 lett.b) della l. della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte