Ordinanza 714/1988 (ECLI:IT:COST:1988:714)
Massima numero 16150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Titolo
ORD. 714/88 D. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA PER AREE PREVISTE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COME ZONE AGRICOLE - RILASCIO A FAVORE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONE - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE - LAMENTATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 714/88 D. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA PER AREE PREVISTE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COME ZONE AGRICOLE - RILASCIO A FAVORE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONE - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE - LAMENTATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di concessione edilizia, sono obiettivamente differenziate, e quindi assoggettabili ad una diversa disciplina, in vista della realizzazione dei principi costituzionali del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali, le vicende relative alla realizzazione di opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da parte di altri soggetti, quali, nella specie, i titolari o legali rappresentanti dell'impresa agricola. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. b), della l. regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, denunziato in quanto, riguardo alla concessione edilizia per aree in zone agricole, solo per l'imprenditore a titolo principale e non anche per il titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, ne prevede la gratuita').
In tema di concessione edilizia, sono obiettivamente differenziate, e quindi assoggettabili ad una diversa disciplina, in vista della realizzazione dei principi costituzionali del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali, le vicende relative alla realizzazione di opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da parte di altri soggetti, quali, nella specie, i titolari o legali rappresentanti dell'impresa agricola. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. b), della l. regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, denunziato in quanto, riguardo alla concessione edilizia per aree in zone agricole, solo per l'imprenditore a titolo principale e non anche per il titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, ne prevede la gratuita').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte