Ordinanza 716/1988 (ECLI:IT:COST:1988:716)
Massima numero 15943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 716/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - DISCIPLINA - PERSONALE ADDETTO A PUBBLICI SERVIZI, ANCHE SE GESTITI DA ASSUNTORI PRIVATI (NELLA SPECIE: IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA) - ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO E COMPENSO MINIMO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - RINVIO A SEPARATE DISPOSIZIONI - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' PER MANCATA EMANAZIONE DI QUESTE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 716/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - DISCIPLINA - PERSONALE ADDETTO A PUBBLICI SERVIZI, ANCHE SE GESTITI DA ASSUNTORI PRIVATI (NELLA SPECIE: IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA) - ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO E COMPENSO MINIMO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - RINVIO A SEPARATE DISPOSIZIONI - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' PER MANCATA EMANAZIONE DI QUESTE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le peculiarita' del rapporto di lavoro del personale addetto a " pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati " (nella specie: imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua), per la natura e la destinazione delle relative prestazioni, giustificano, nella previsione normativa dell'art. 1, r.d.l. n. 692 del 1923, che l'orario massimo normale di lavoro sia disciplinato mediante il rinvio a " separate disposizioni ". A tale riguardo, la censura che le suddette, particolari disposizioni, non siano state ancora emanate e' superata dall'art. 2108 cod. civ., il quale - intervenuto successivamente alla norma in questione - ha demandato alla contrattazione collettiva la misura della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, assicurando, in coerenza con l'art. 36 Cost., un compenso proporzionato alla maggiore penosita' del lavoro protratto oltre gli ordinari limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost.).
Le peculiarita' del rapporto di lavoro del personale addetto a " pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati " (nella specie: imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua), per la natura e la destinazione delle relative prestazioni, giustificano, nella previsione normativa dell'art. 1, r.d.l. n. 692 del 1923, che l'orario massimo normale di lavoro sia disciplinato mediante il rinvio a " separate disposizioni ". A tale riguardo, la censura che le suddette, particolari disposizioni, non siano state ancora emanate e' superata dall'art. 2108 cod. civ., il quale - intervenuto successivamente alla norma in questione - ha demandato alla contrattazione collettiva la misura della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, assicurando, in coerenza con l'art. 36 Cost., un compenso proporzionato alla maggiore penosita' del lavoro protratto oltre gli ordinari limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte