Ordinanza 717/1988 (ECLI:IT:COST:1988:717)
Massima numero 15639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 717/88. REGIONE VENETO - AMBIENTE (TUTELA DELL') - LIQUAMI E FANGHI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI DI ANIMALI - SPARGIMENTO AL FINE DI FERTILIZZARE I PROPRI TERRENI - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 717/88. REGIONE VENETO - AMBIENTE (TUTELA DELL') - LIQUAMI E FANGHI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI DI ANIMALI - SPARGIMENTO AL FINE DI FERTILIZZARE I PROPRI TERRENI - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non viola la sfera di competenza esclusiva dello Stato in tema di sanzioni penali - non comportando alcuna modificazione nella configurazione del reato di effettuazione o mantenimento di scarichi senza autorizzazione - ma concerne la materia prettamente amministrativa dell'inquinamento del suolo, attribuita alla Regione, la norma regionale che determini le fattispecie per le quali sia o meno necessaria l'autorizzazione per lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali, al fine di fertilizzare i propri terreni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost.).
Non viola la sfera di competenza esclusiva dello Stato in tema di sanzioni penali - non comportando alcuna modificazione nella configurazione del reato di effettuazione o mantenimento di scarichi senza autorizzazione - ma concerne la materia prettamente amministrativa dell'inquinamento del suolo, attribuita alla Regione, la norma regionale che determini le fattispecie per le quali sia o meno necessaria l'autorizzazione per lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali, al fine di fertilizzare i propri terreni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte