Sentenza 76/2021 (ECLI:IT:COST:2021:76)
Massima numero 43853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Censure specifiche e adeguatamente motivate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Censure specifiche e adeguatamente motivate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, in relazione al comma 4 dell'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, introdotto dalla disposizione impugnata. Dal complesso delle argomentazioni, specie alla luce della memoria depositata in prossimità dell'udienza, è possibile desumere specifiche censure sul punto.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, in relazione al comma 4 dell'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, introdotto dalla disposizione impugnata. Dal complesso delle argomentazioni, specie alla luce della memoria depositata in prossimità dell'udienza, è possibile desumere specifiche censure sul punto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/02/2020
n. 3
art. 21
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte