Ordinanza 720/1988 (ECLI:IT:COST:1988:720)
Massima numero 13260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 720/88. REGIONE LAZIO - UU.SS.LL. - ELEZIONE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL COMUNE - SISTEMA DEL VOTO LIMITATO - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'. - LEGGE REGIONE LAZIO 6 DICEMBRE 1979, N. 93, ART. 2. - COST., ARTT. 3, 117.
ORD. 720/88. REGIONE LAZIO - UU.SS.LL. - ELEZIONE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL COMUNE - SISTEMA DEL VOTO LIMITATO - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'. - LEGGE REGIONE LAZIO 6 DICEMBRE 1979, N. 93, ART. 2. - COST., ARTT. 3, 117.
Testo
A seguito dell'entrata in vigore della L. statale 15 gennaio 1986, n. 4, concernente il sistema elettorale delle UU.SS.LL., vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' in ordine alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge regionale del Lazio 6 dicembre 1979, n. 94, modificata dalla precedente legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, denunziata - in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. - in quanto in tema di elezioni concernenti le UU.SS.LL., prevede il sistema del "voto limitato".
A seguito dell'entrata in vigore della L. statale 15 gennaio 1986, n. 4, concernente il sistema elettorale delle UU.SS.LL., vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' in ordine alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge regionale del Lazio 6 dicembre 1979, n. 94, modificata dalla precedente legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, denunziata - in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. - in quanto in tema di elezioni concernenti le UU.SS.LL., prevede il sistema del "voto limitato".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte