Ordinanza 721/1988 (ECLI:IT:COST:1988:721)
Massima numero 13863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 721/88. MAFIA (DISPOSIZIONI CONTRO LA). DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI DI PROVENIENZA ILLEGITTIMA - INAPPLICABILITA' IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLA MISURA PERSONALE DI PREVENZIONE E DI CESSAZIONE DELA STESSA PER DECORSO DEL TERMINE O PER MORTE DEL SOTTOPOSTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 2 TER, TERZO, QUARTO E SESTO COMMA ; LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646, ART. 14; LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423; LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 57; LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575. - COST., ARTT. 41 E 42.
ORD. 721/88. MAFIA (DISPOSIZIONI CONTRO LA). DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI DI PROVENIENZA ILLEGITTIMA - INAPPLICABILITA' IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLA MISURA PERSONALE DI PREVENZIONE E DI CESSAZIONE DELA STESSA PER DECORSO DEL TERMINE O PER MORTE DEL SOTTOPOSTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 2 TER, TERZO, QUARTO E SESTO COMMA ; LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646, ART. 14; LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423; LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 57; LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575. - COST., ARTT. 41 E 42.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 ter, terzo quarto e sesto comma della L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato e integrato dall'art. 14 L. 13 settembre 1982, n. 646, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa per decorso del termine o per morte del sottoposto, in quanto si richiede sentenza additiva in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, come tale di competenza esclusiva del legislatore.
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 ter, terzo quarto e sesto comma della L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato e integrato dall'art. 14 L. 13 settembre 1982, n. 646, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa per decorso del termine o per morte del sottoposto, in quanto si richiede sentenza additiva in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, come tale di competenza esclusiva del legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte