Ordinanza 722/1988 (ECLI:IT:COST:1988:722)
Massima numero 13846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 722/88. MISURE DI PREVENZIONE - PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI - NON CONCEDIBILITA' AI SOGGIORNANTI OBBLIGATI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI INTERNATI E CONDANNATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 7 BIS INTRODOTTO IN FORZA DELL'ART. 11 LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. - COST., ART. 3.
ORD. N. 722/88. MISURE DI PREVENZIONE - PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI - NON CONCEDIBILITA' AI SOGGIORNANTI OBBLIGATI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI INTERNATI E CONDANNATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 7 BIS INTRODOTTO IN FORZA DELL'ART. 11 LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. - COST., ART. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 7 bis della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto in forza dell'art. 11 L. 13 settembre 1982, n. 646, nella parte in cui non prevede che ai soggiornanti obbligati possano essere concessi permessi speciali per motivi di famiglia,sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto trattasi di materia devoluta alla valutazione discrezionale del legislatore, richiederebbe interventi comportanti scelte riservate anch'esse al legislatore e non e' indicato un tertium comparationis almeno idoneo a far dubitare della scelta operata dal legislatore del 1982.
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 7 bis della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto in forza dell'art. 11 L. 13 settembre 1982, n. 646, nella parte in cui non prevede che ai soggiornanti obbligati possano essere concessi permessi speciali per motivi di famiglia,sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto trattasi di materia devoluta alla valutazione discrezionale del legislatore, richiederebbe interventi comportanti scelte riservate anch'esse al legislatore e non e' indicato un tertium comparationis almeno idoneo a far dubitare della scelta operata dal legislatore del 1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte