Ordinanza 723/1988 (ECLI:IT:COST:1988:723)
Massima numero 13847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  09/06/1988;  Decisione del  09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 723/88. PENA - PENE ACCESSORIE - PERDITA AUTOMATICA DELLA PATRIA POTESTA' IN RELAZIONE A DETERMINATI REATI - PRETESA PENALIZZAZIONE DERIVANTE AI MINORI - DEROGA ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA CHE CONSENTE AL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI GRADUARE GLI INTERVENTI PRIMA DI PERVENIRE ALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA PATRIA POTESTA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P., ART. 569. - COST., ART. 30.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 569 c.p., laddove prevede l'irrogazione automatica della pena accessoria della perdita della patria potesta' a seguito di condanna per determinati reati, per preteso contrasto con l'art. 30 Cost., in quanto: le sanzioni penali, quali conseguenza dei fatti che manifestano la piu' grave delle illiceita', superano per se stesse anche diritti fondamentali del reo; l'eventuale ripercussione su terzi di sanzioni penali non puo' far dichiarare l'illegittimita' costituzionale di una norma; sono previste disposizioni acche' i compiti dei genitori nei confronti dei figli minori siano, in caso di incapacita' dei genitori stessi, assolti da terzi; la pena accessoria tutela anche i minori, essendo venute meno, a causa dei gravi delitti commessi, le garanzie per la corretta gestione, da parte dei genitori, degli interessi dei minori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte