Ordinanza 724/1988 (ECLI:IT:COST:1988:724)
Massima numero 13261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/06/1988; Decisione del
09/06/1988
Deposito del 23/06/1988; Pubblicazione in G. U. 29/06/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 724/88. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - TERRENI DESTINATI ALLA SECONDA UNIVERSITA` DI ROMA - TERMINI PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DELLE OPERE - MANCATA FISSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 NOVEMBRE 1972, N. 771, ART. 2. - COST., ART. 42.
ORD. 724/88. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - TERRENI DESTINATI ALLA SECONDA UNIVERSITA` DI ROMA - TERMINI PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DELLE OPERE - MANCATA FISSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 NOVEMBRE 1972, N. 771, ART. 2. - COST., ART. 42.
Testo
La ratio dell'art. 4, l. 3 aprile 1979, n. 122 - che fissa in dieci anni i termini per il compimento delle espropriazioni e delle opere relative alla realizzazione della seconda Universita` di Roma - e` palesemente quella di eliminare, con effetto retroattivo il vizio dell'art. 2, l. n. 771 del 1972, consistente nell'aver omesso di stabilire tali termini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, della l. 22 novembre 1972, n. 771, denunziato in riferimento all'art. 42 Cost.).
La ratio dell'art. 4, l. 3 aprile 1979, n. 122 - che fissa in dieci anni i termini per il compimento delle espropriazioni e delle opere relative alla realizzazione della seconda Universita` di Roma - e` palesemente quella di eliminare, con effetto retroattivo il vizio dell'art. 2, l. n. 771 del 1972, consistente nell'aver omesso di stabilire tali termini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, della l. 22 novembre 1972, n. 771, denunziato in riferimento all'art. 42 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte