Sentenza 726/1988 (ECLI:IT:COST:1988:726)
Massima numero 13406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  13407  13408  13409


Titolo
SENT. 726/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGE REGIONALE - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA MOTIVI DEL RINVIO E MOTIVI DEL RICORSO - CONTENUTO.

Testo
Il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio governativo e motivi del ricorso deve ritenersi rispettato anche quando i primi sono formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto delle obiezioni mosse in sede di rinvio e queste coincidano sostanzialmente con quelle sviluppate nel ricorso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte