Sentenza 726/1988 (ECLI:IT:COST:1988:726)
Massima numero 13408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  13406  13407  13409


Titolo
SENT. 726/88 C. REGIONE SARDEGNA - IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - LEGGE REGIONALE - ASSUNZIONE DI CATEGORIE PROTETTE IN DEROGA AL PRINCIPIO DEL CONCORSO - VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO GENERALE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - ESCLUSIONE. - L. R. SARDEGNA RIAPPROVATA IL 15 MAGGIO 1986; - COST., ART. 51, PRIMO COMMA, E 97, TERZO COMMA; - ST. SARDEGNA, ART. 3. - L. 29 MARZO 1983 N. 93, ARTT. 1 E 20.

Testo
Dall'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 non discende un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo cui la tassativa indicazione dei casi di assunzione obbligatoria, in deroga al principio del pubblico concorso, spetta alla legge statale, in quanto, in forza del precetto dell'art. 2, n. 3 della stessa legge, la disciplina dei procedimenti di costituzione del rapporto di pubblico impiego rientra nelle competenze regionali, pertanto, la legge della Regione Sardegna riapprovata il 15 maggio 1986, che, nel disciplinare l'assunzione dei familiari delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, ne circoscrive l'ambito di operativita', da un lato, e la estende ad altre categorie, dall'altro, non contrasta con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/1983  n. 93  art. 1  

legge  29/03/1983  n. 93  art. 20