Sentenza 76/2021 (ECLI:IT:COST:2021:76)
Massima numero 43854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43852  43853  43855  43856  43857


Titolo
Ricorso in via principale - Asserita erroneità del presupposto interpretativo - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020. L'eccezione attiene più propriamente al merito delle questioni. (Precedente citato: sentenza n. 281 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  11/02/2020  n. 3  art. 21  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  03/12/2007  n. 31  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte