Sentenza 726/1988 (ECLI:IT:COST:1988:726)
Massima numero 13409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Titolo
SENT. 726/88 D. REGIONE SARDEGNA - IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE IN DEROGA AL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO - ASSUNZIONE STRAORDINARIA DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME DEGLI INCENDI - LIMITAZIONE AD UN SOLO CONGIUNTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. R. SARDEGNA 15 MAGGIO 1986; - COST., ARTT. 51, PRIMO COMMA, E 97, TERZO COMMA.
SENT. 726/88 D. REGIONE SARDEGNA - IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE IN DEROGA AL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO - ASSUNZIONE STRAORDINARIA DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME DEGLI INCENDI - LIMITAZIONE AD UN SOLO CONGIUNTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. R. SARDEGNA 15 MAGGIO 1986; - COST., ARTT. 51, PRIMO COMMA, E 97, TERZO COMMA.
Testo
Poiche' la normativa statale concernente il diritto all'assunzione dei congiunti delle vittime del dovere nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, prevede una deroga eccezionale al principio dell'accesso nell'impiego pubblico mediante concorso giustificata dal dovere inderogabile di solidarieta' previsto dall'art. 2 della Costituzione, la normativa regionale, ancorche' adottata nell'esercizio di una competenza esclusiva, oltre ad assicurare le garanzie e le modalita' per rendere effettivo quel diritto, puo' prevedere garanzie suppletive e forme analoghe di tutela anche in favore di altre categorie meritevoli di protezioni, in dipendenza di fenomeni peculiari al proprio ambito territoriale, ma non puo' prevedere eccezioni che non siano correlate a valori fondamentali o che producano effetti irragionevolmente discriminatori, ne' puo' limitare il godimento di diritti previsti dalla legislazione statale (Illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, della legge della Regione Sardegna riapprovata il 15 maggio 1986 che limita il diritto all'assunzione previsto dalla legislazione statale in favore dei congiunti delle vittime degli incendi verificatisi in Sardegna ad un solo componente del nucleo familiare).
Poiche' la normativa statale concernente il diritto all'assunzione dei congiunti delle vittime del dovere nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, prevede una deroga eccezionale al principio dell'accesso nell'impiego pubblico mediante concorso giustificata dal dovere inderogabile di solidarieta' previsto dall'art. 2 della Costituzione, la normativa regionale, ancorche' adottata nell'esercizio di una competenza esclusiva, oltre ad assicurare le garanzie e le modalita' per rendere effettivo quel diritto, puo' prevedere garanzie suppletive e forme analoghe di tutela anche in favore di altre categorie meritevoli di protezioni, in dipendenza di fenomeni peculiari al proprio ambito territoriale, ma non puo' prevedere eccezioni che non siano correlate a valori fondamentali o che producano effetti irragionevolmente discriminatori, ne' puo' limitare il godimento di diritti previsti dalla legislazione statale (Illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, della legge della Regione Sardegna riapprovata il 15 maggio 1986 che limita il diritto all'assunzione previsto dalla legislazione statale in favore dei congiunti delle vittime degli incendi verificatisi in Sardegna ad un solo componente del nucleo familiare).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte