Sentenza 727/1988 (ECLI:IT:COST:1988:727)
Massima numero 13158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  13159


Titolo
SENT. 727/88 A. REGIONE EMILIA ROMAGNA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE E REVOCA DEGLI ALLOGGI - DISCIPLINA - PREVISIONE DI DECADENZA IN DIFETTO DI STABILE ABITAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DELL'ALLOGGIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LRER 14.3.1984, N.12, ART. 23, 1^ CO., LETT. B.

Testo
REGIONE EMILIA ROMAGNA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni degli alloggi, riservata allo Stato dall'art.2 della legge 5 agosto 1978, n.457 - e' attribuita alle regioni la piu' ampia potesta' legislativa, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni ed alle successive vicende dei relativi rapporti, e, in ispecie, alla decadenza dell'assegnazione in difetto di stabile abitazione da parte dell'assegnatario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 117 Cost. - dell'art. 23 lett. b della legge reg. Emilia Romagna 14.3.1984, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte