Sentenza 727/1988 (ECLI:IT:COST:1988:727)
Massima numero 13159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  13158


Titolo
SENT. 727/88 B. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA (LIMITE ALLA) - MATERIA GIURISDIZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA - DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL PRETORE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LRER14.3.1984, N. 12, ART. 23, 4^ CO. - COST., ART. 108.

Testo
REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA (LIMITE ALLA) - MATERIA GIURISDIZIONALE Alla legge regionale e' precluso di interferire nella materia giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato, anche con la mera riproduzione delle norme statali. Con il dettare delle norme in tema di tutela giurisdizionale (opposizione al Pretore) avverso i provvedimenti di decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Emilia Romagna contravviene al limite posto alla sua competenza legislativa. Ed e', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108 Cost., l'art. 23, 4^ co., legge Em. Rom. 14.3.1984, n.12. - cfr. S. n. 128/1963; 81/1976; 72/1977; 43/1982; 203/1987; 615/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte