Sentenza 728/1988 (ECLI:IT:COST:1988:728)
Massima numero 13165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13166
Titolo
SENT. 728/88 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - ADEGUAMENTO DELLA REGIONE, CON SUA NUOVA LEGGE, AI RILIEVI DEL GOVERNO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA RIAPPROVATA IL 16 SETTEMBRE 1981 AVENTE PER OGGETTO: "DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE LIGURIA" ART. 14 - ARTT. 117, 3 E 36 COST.
SENT. 728/88 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - ADEGUAMENTO DELLA REGIONE, CON SUA NUOVA LEGGE, AI RILIEVI DEL GOVERNO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA RIAPPROVATA IL 16 SETTEMBRE 1981 AVENTE PER OGGETTO: "DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE LIGURIA" ART. 14 - ARTT. 117, 3 E 36 COST.
Testo
E' cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 14 della legge della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti regionali, approvata in seconda lettura il 16 settembre 1981, in quanto la Regione Liguria, dopo la proposizione del ricorso, ha approvato la legge 23 giugno 1982 n. 33 che - adottando per il personale regionale gli stessi criteri di riconoscimento dell'anzianita' di servizio a fini economici posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 - costituisce l'espressione di un puntuale adeguamento della Regione ai rilievi mossi dal Governo in sede di rinvio della legge impugnata e dalla conseguente censura prospettata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981 recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria" sollevata - in relazione all'art. 11 Cost. nonche' agli artt. 3 e 36 Cost. - dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul presupposto che la norma impugnata statuisce a favore del personale regionale un meccanismo della anzianita' pregressa piu' favorevole di quello previsto per i dipendenti statali)
E' cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 14 della legge della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti regionali, approvata in seconda lettura il 16 settembre 1981, in quanto la Regione Liguria, dopo la proposizione del ricorso, ha approvato la legge 23 giugno 1982 n. 33 che - adottando per il personale regionale gli stessi criteri di riconoscimento dell'anzianita' di servizio a fini economici posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 - costituisce l'espressione di un puntuale adeguamento della Regione ai rilievi mossi dal Governo in sede di rinvio della legge impugnata e dalla conseguente censura prospettata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981 recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria" sollevata - in relazione all'art. 11 Cost. nonche' agli artt. 3 e 36 Cost. - dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul presupposto che la norma impugnata statuisce a favore del personale regionale un meccanismo della anzianita' pregressa piu' favorevole di quello previsto per i dipendenti statali)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte