Sentenza 728/1988 (ECLI:IT:COST:1988:728)
Massima numero 13166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13165
Titolo
SENT. 728/88 B. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONI - LIVELLI FUNZIONALI - DETERMINAZIONE DELLA LORO DOTAZIONE ORGANICA CON ATTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUSSISTE - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA RIAPPROVATA IL 16 SETTEMBRE 1981 AVENTE AD OGGETTO: "DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE LIGURIA" - ARTT. 117 E 97 COST.
SENT. 728/88 B. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONI - LIVELLI FUNZIONALI - DETERMINAZIONE DELLA LORO DOTAZIONE ORGANICA CON ATTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUSSISTE - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA RIAPPROVATA IL 16 SETTEMBRE 1981 AVENTE AD OGGETTO: "DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE LIGURIA" - ARTT. 117 E 97 COST.
Testo
Va riservata alla legge regionale e non puo' essere affidata al potere amministrativo del Consiglio regionale la determinazione della dotazione organica dei livelli funzionali nei quali e' inquadrato il personale regionale: e cio' in quanto la dotazione complessiva dei diversi livelli funzionali e' aspetto fondamentale dell'organizzazione amministrativa come si desume dall'oggettivo rilievo delle scelte in tema di dotazioni organiche e dall'art. 2 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 che include nell'area della riserva legislativa, statale e regionale, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante: "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria" che - affidando a deliberazioni amministrative del Consiglio Regionale le variazioni delle dotazioni organiche di tre livelli funzionali - ha violato la riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione regionale dall'art. 97 Cost. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria".
Va riservata alla legge regionale e non puo' essere affidata al potere amministrativo del Consiglio regionale la determinazione della dotazione organica dei livelli funzionali nei quali e' inquadrato il personale regionale: e cio' in quanto la dotazione complessiva dei diversi livelli funzionali e' aspetto fondamentale dell'organizzazione amministrativa come si desume dall'oggettivo rilievo delle scelte in tema di dotazioni organiche e dall'art. 2 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 che include nell'area della riserva legislativa, statale e regionale, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante: "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria" che - affidando a deliberazioni amministrative del Consiglio Regionale le variazioni delle dotazioni organiche di tre livelli funzionali - ha violato la riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione regionale dall'art. 97 Cost. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte