Sentenza 729/1988 (ECLI:IT:COST:1988:729)
Massima numero 13160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 729/88. FORESTE - TUTELA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI - SISTEMA SANZIONATORIO STATALE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 4.8.1984, N. 424, ART.1. - COST., ART.117 - d.P.R. 24.7.1977, N. 616 ARTT. 66 E 69.

Testo
FORESTE - TUTELA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI La legge 4.8.1984, n. 424, che reca norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi, si e' limitata ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata (artt. 10 e 11 della l. 1.3.1975, n. 47), e non e' pertanto applicabile nell'ipotesi in cui la regione, nell'esercizio della competenza ad essa spettante in materia di agricoltura, abbia organicamente disciplinato la materia (come e' avvenuto nel caso della Regione Liguria che ha approntato un sistema sanzionatorio con propria legge n. 22 del 16 aprile 1984).(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.1 della legge 4 agosto 1984 n. 424).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 66  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 69