Sentenza 733/1988 (ECLI:IT:COST:1988:733)
Massima numero 13167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13168
Titolo
SENT. 733/88 A. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - CONCORSO INTERNO - SANATORIA - PROMOZIONE SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE DI FATTO DA DIPENDENTI A SEGUITO DI CONCORSI INTERNI ANNULLATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 17 FEBBRAIO 1982 N. 8 ART. 4 - ART. 3 COST.
SENT. 733/88 A. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - CONCORSO INTERNO - SANATORIA - PROMOZIONE SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE DI FATTO DA DIPENDENTI A SEGUITO DI CONCORSI INTERNI ANNULLATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 17 FEBBRAIO 1982 N. 8 ART. 4 - ART. 3 COST.
Testo
L'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 - che prevede l'inquadramento automatico nel livello corrispondente al livello di fatto esercitato a favore dei dipendenti che, dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la nomina abbiano prestato servizio, alla data della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi - ha posto una disciplina transitoria ed eccezionale diretta a sanare la situazione determinatasi a seguito degli annullamenti, da parte del giudice amministrativo per violazioni procedimentali, dei concorsi interni, espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978: tale disciplina non viola il principio generale di eguaglianza in quanto la categoria dei dipendenti presi in considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano partecipato ai concorsi interni, successivamente annullati, presentando in termini la domanda e risultando vincitori. (Infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" sollevata dal T.A.R. della Liguria)
L'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 - che prevede l'inquadramento automatico nel livello corrispondente al livello di fatto esercitato a favore dei dipendenti che, dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la nomina abbiano prestato servizio, alla data della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi - ha posto una disciplina transitoria ed eccezionale diretta a sanare la situazione determinatasi a seguito degli annullamenti, da parte del giudice amministrativo per violazioni procedimentali, dei concorsi interni, espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978: tale disciplina non viola il principio generale di eguaglianza in quanto la categoria dei dipendenti presi in considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano partecipato ai concorsi interni, successivamente annullati, presentando in termini la domanda e risultando vincitori. (Infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" sollevata dal T.A.R. della Liguria)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte