Sentenza 76/2021 (ECLI:IT:COST:2021:76)
Massima numero 43855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Gestione dei rifiuti nel territorio regionale - Divieto di esportare rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o importare rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali, salva la sottoscrizione di appositi accordi con le Regioni interessate - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie, nonché violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Gestione dei rifiuti nel territorio regionale - Divieto di esportare rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o importare rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali, salva la sottoscrizione di appositi accordi con le Regioni interessate - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie, nonché violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 120, primo comma, Cost., nonché agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16-bis, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, prevedendo che, salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. La previsione è conforme all'art. 182 cod. ambiente.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 120, primo comma, Cost., nonché agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16-bis, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, prevedendo che, salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. La previsione è conforme all'art. 182 cod. ambiente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/02/2020
n. 3
art. 21
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte