Sentenza 733/1988 (ECLI:IT:COST:1988:733)
Massima numero 13168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13167
Titolo
SENT. 733/88 B. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - CONCORSO INTERNO - SANATORIA - PROMOZIONE SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE DI FATTO DA DIPENDENTI A SEGUITO DI CONCORSI INTERNI ANNULLATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ASSERITA LESIONE DELL'ART. 97 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 17 FEBBRAIO 1982 N. 8 ART. 4 - ART. 97 COST.
SENT. 733/88 B. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - CONCORSO INTERNO - SANATORIA - PROMOZIONE SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE DI FATTO DA DIPENDENTI A SEGUITO DI CONCORSI INTERNI ANNULLATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ASSERITA LESIONE DELL'ART. 97 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 17 FEBBRAIO 1982 N. 8 ART. 4 - ART. 97 COST.
Testo
La disciplina transitoria ed eccezionale dettata dall'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 - che ha convalidato le mansioni di fatto espletate dai dipendenti regionali vincitori dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978 e successivamente annullati per violazioni procedimentali dal giudice amministrativo - risulta adottata dalla Regione al fine di sanare la situazione di illegittimita' costituzionale determinatasi in seguito alle pronunce del giudice amministrativo e di consentire il normale svolgiemento delle attivita' regionale: essa pertanto non si pone in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. (Infondatezza - in relaziona all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" sollevata dal T.A.R. della Liguria)
La disciplina transitoria ed eccezionale dettata dall'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 - che ha convalidato le mansioni di fatto espletate dai dipendenti regionali vincitori dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978 e successivamente annullati per violazioni procedimentali dal giudice amministrativo - risulta adottata dalla Regione al fine di sanare la situazione di illegittimita' costituzionale determinatasi in seguito alle pronunce del giudice amministrativo e di consentire il normale svolgiemento delle attivita' regionale: essa pertanto non si pone in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. (Infondatezza - in relaziona all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" sollevata dal T.A.R. della Liguria)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte