Sentenza 734/1988 (ECLI:IT:COST:1988:734)
Massima numero 13171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Titolo
SENT. 734/88 C. - INDUSTRIA E COMMERCIO - PROVINCIA DI BOLZANO - COMPETENZE DELLE PROVINCIE AUTONOME CONNESSE AL SETTORE DELLA MOBILITA' DELLA MANODOPERA - ASSERITA LIMITAZIONE DI TALI COMPETENZE AD OPERA DELLA LEGGE N. 675/1977 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675, ART. 22, PENULTIMO COMMA - STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE ARTT. 8 N. 23 E 9, NN. 4 E 5
SENT. 734/88 C. - INDUSTRIA E COMMERCIO - PROVINCIA DI BOLZANO - COMPETENZE DELLE PROVINCIE AUTONOME CONNESSE AL SETTORE DELLA MOBILITA' DELLA MANODOPERA - ASSERITA LIMITAZIONE DI TALI COMPETENZE AD OPERA DELLA LEGGE N. 675/1977 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675, ART. 22, PENULTIMO COMMA - STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE ARTT. 8 N. 23 E 9, NN. 4 E 5
Testo
Il richiamo contenuto nell'art. 22 penultimo comma della legge n. 675 del 1977 all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - cioe' alle competenze delegate dallo Stato - non contraddice ne' limita le competenze proprie della Provincia ex artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale ma garantisce alle Province autonome di trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della "mobilita' della manodopera", dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nei suindicati articoli dello Statuto speciale di autonomia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, penultimo comma della legge 12 agosto 1977 n. 675 sollevata - in relazione agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale del trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Il richiamo contenuto nell'art. 22 penultimo comma della legge n. 675 del 1977 all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - cioe' alle competenze delegate dallo Stato - non contraddice ne' limita le competenze proprie della Provincia ex artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale ma garantisce alle Province autonome di trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della "mobilita' della manodopera", dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nei suindicati articoli dello Statuto speciale di autonomia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, penultimo comma della legge 12 agosto 1977 n. 675 sollevata - in relazione agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale del trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte