Sentenza 734/1988 (ECLI:IT:COST:1988:734)
Massima numero 13172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  13169  13170  13171


Titolo
SENT. 734/88 D. - INDUSTRIA E COMMERCIO - PROVINCIA DI BOLZANO - FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA - RISERVA ALLA GESTIONE STATALE DEGLI STANZIAMENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE ART. 15

Testo
Il "Fondo speciale per la ricerca applicata", istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ha finalita' oggettivamente diversa, anche se strumentalmente collegata, da quella dell'incremento delle attivta' industriali: pertanto la riserva alla gestione statale degli stanziamenti inclusi nel suddetto Fondo non si pone in contrasto con l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, che imputa alla Provincia la gestione degli interventi finanziari per l'incremento delle attivita' industriali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, sollevata - in relazione all'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 15

Altri parametri e norme interposte