Sentenza 736/1988 (ECLI:IT:COST:1988:736)
Massima numero 13264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 736/88. REGIONE PUGLIA - AGRICOLTURA - CONDUTTORI DI AZIENDE DANNEGGIATE DA CALAMITA` NATURALI - DILAZIONE SETTENNALE DEI MUTUI E AGEVOLAZIONI CREDITIZIE A LORO FAVORE - IUS SUPERVENIENS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - LEGGE REGIONE PUGLIA RIAPPROVATA IL 23 SETTEMBRE 1982, ARTT. 3, LETT. A) E 4, SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 117, 3, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 70, d.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 E 1, LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590.

Testo
E` cessata la materia del contendere in ordine al ricorso statale avverso gli artt. 3, lett. a) e 4, secondo comma, della legge Regione Puglia, riapprovata il 23 settembre 1982, presentato, per violazione degli artt. 117 e 3 Cost. - in relazione agli artt. 70, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 1, legge 15 ottobre 1981, n. 590 - in quanto tali norme prevedono la dilazione settennale dei mutui e agevolazioni creditizie a favore dei conduttori di aziende agricole danneggiate da calamita` naturali . La regione, infatti, con la successiva l. 10 dicembre 1982, n. 38 si e` pienamente conformata ai rilievi mossi dallo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 70  

legge  15/10/1981  n. 590  art. 1