Sentenza 739/1988 (ECLI:IT:COST:1988:739)
Massima numero 13267
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 739/88. REGIONE VALLE D'AOSTA - "PROTOCOLLO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE" STIPULATO IL 4 SETTEMBRE 1982 CON LA REGIONE FRANCESE DELLA FRANCA CONTEA - PREVIO ASSENSO DELLO STATO - MANCATA RICHIESTA - ANNULLAMENTO DEL PROTOCOLLO. - COST., ARTT. 1, 5, 80, 115, 117.
SENT. 739/88. REGIONE VALLE D'AOSTA - "PROTOCOLLO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE" STIPULATO IL 4 SETTEMBRE 1982 CON LA REGIONE FRANCESE DELLA FRANCA CONTEA - PREVIO ASSENSO DELLO STATO - MANCATA RICHIESTA - ANNULLAMENTO DEL PROTOCOLLO. - COST., ARTT. 1, 5, 80, 115, 117.
Testo
Con la stipula del "protocollo di amicizia" con la Regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982, la regione autonoma della Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attivita` incidente nella sfera internazionale, senza offrire alcuna preventiva informazione alla Presidenza del Consiglio per l'ottenimento del "previo assenso" statale, comunque indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle "attivita` di mero rilievo internazionale", in relazione all'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformita` agli indirizzi di politica internazionale dello Stato stesso. Non spettava quindi alla Regione il potere di stipulare detto protocollo, il quale e` di conseguenza annullato. - cfr. S.n. 179/1987.
Con la stipula del "protocollo di amicizia" con la Regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982, la regione autonoma della Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attivita` incidente nella sfera internazionale, senza offrire alcuna preventiva informazione alla Presidenza del Consiglio per l'ottenimento del "previo assenso" statale, comunque indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle "attivita` di mero rilievo internazionale", in relazione all'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformita` agli indirizzi di politica internazionale dello Stato stesso. Non spettava quindi alla Regione il potere di stipulare detto protocollo, il quale e` di conseguenza annullato. - cfr. S.n. 179/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 80
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte