Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Gestione dei rifiuti nel territorio regionale - Divieto di completare i lavori relativi alle discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, con revoca delle autorizzazioni e delle eventuali proroghe già concesse a decorrere dal 15 febbraio 2020 - Possibilità del conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata - Possibilità per la Giunta regionale di individuare i rifiuti, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, nonché del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), 120, primo comma, Cost., nonché degli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - l'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 16-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007. La norma regionale impugnata dal Governo, nel vietare di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali provenienti da altre Regioni nelle discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti, in contrasto con l'art. 182 cod. ambiente, che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003. Inoltre, consentendo il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020 e non oltre il limite del 20% della loro capacità annua autorizzata, essa introduce una misura incompatibile con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta. Infine, l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di individuare i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti, consente ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti speciali in tali tipologie di discariche, i cui criteri di ammissibilità sono tra l'altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del 2003 e, quindi, non sono nella disponibilità delle Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 227 del 2020).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dello smaltimento dei rifiuti è ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente», in grado d'incidere anche sulle ulteriori competenze regionali coinvolte, quale, in particolare, la materia «governo del territorio». La disciplina statale costituisce, dunque, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che s'impone sull'intero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2020, n. 289 del 2019, n. 231 del 2019, n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 126 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 151 del 2011, n. 314 del 2009, n. 225 del 2009, n. 380 del 2007, n. 62 del 2005 e n. 259 del 2004).
I vincoli posti dalla legislazione dello Stato in materia di tutela dell'ambiente valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, come la Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale, tra l'altro, è priva sia di una competenza statutaria generale in materia ambientale, sia di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti. (Precedente citato: sentenza n. 61 del 2009).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, un criterio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati. Un limite quantitativo e qualitativo non derogabile per lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, pertanto, contrasta con il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni e che s'impone anche alle autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2009, n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001 e n. 281 del 2000).