Sentenza 742/1988 (ECLI:IT:COST:1988:742)
Massima numero 12057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11977  12054  12056  12059  12060  12061


Titolo
SENT. 742/88 D. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA FINANZIARIA - MUTUI CONCESSI DA ISTITUTI DI CREDITO - VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE O LE SEZIONI PROVINCIALI DELLA TESORERIA DELLO STATO - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, disponendo il versamento presso la tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato degli importi non erogati dei mutui concessi dagli istituti di credito, fra l'altro, anche alle regioni, non elimina l'autonomia finanziaria regionale, restando integro il potere di ripartire le risorse disponibili tra le diverse destinazioni, che di questa autonomia e' il profilo essenziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.4 d.l. 2.12.1985, n. 688, convertito nella legge 31-1-1986, n. 11). - S.nn. 162/1982; 307/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte