Sentenza 742/1988 (ECLI:IT:COST:1988:742)
Massima numero 12060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11977  12054  12056  12057  12059  12061


Titolo
SENT. 742/88 F. REGIONI IN GENERE - MUTUI CONCESSI DA ISTITUTI DI CREDITO - VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE O LE SEZIONI PROVINCIALI DELLA TESORERIA DELLO STATO - DIMINUZIONE DELLE ENTRATE REGIONALI PER LA COPERTURA DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE DI AMMORTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, con il disporre, fra l'altro, il versamento presso la tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato degli importi non erogati dei mutui concessi dagli istituti di credito anche alle regioni, non si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti nessuna garanzia costituzionale assiste l'aspettativa regionale, peraltro meramente ipotetica, di lucrare maggiori tassi di interesse presso istituti di credito discrezionalmente scelti; la regione, del resto, a fronte del mutuo contratto, acquisisce la disponibilita' della somma relativa; e, principalmente, nessun necessario collegamento sussiste fra la spesa degli interessi passivi e l'eventuale entrata derivante da interessi attivi delle somme depositate presso le tesorerie regionali, potendo invece le leggi regionali che prevedono nuove spese e le leggi di bilancio (art. 2, legge 19 maggio 1976, n. 335) desumere i mezzi di copertura delle spese di ammortamento e degli interessi passivi del mutuo da qualsiasi altra entrata regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 d.l. 2-12-1985, n. 688, convertito nella legge 31-1-86, n. 11). - S.nn. 162/1982; 307/1983; 242,243/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte