Sentenza 743/1988 (ECLI:IT:COST:1988:743)
Massima numero 13191
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13192
Titolo
SENT. 743/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - INTERVENTO DI SOGGETTI NON LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 743/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - INTERVENTO DI SOGGETTI NON LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'intervento di soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi (nella specie: dell'Ente per il turismo di Belluno) deve, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ritenersi inammissibile. - v. sentt. nn. 8, 17, 18 del 1957; ord. 2 aprile 1958; 22 aprile 1975; 3 giugno 1976; 23 febbraio 1977; ord. n. ÍËÏö Q™.
L'intervento di soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi (nella specie: dell'Ente per il turismo di Belluno) deve, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ritenersi inammissibile. - v. sentt. nn. 8, 17, 18 del 1957; ord. 2 aprile 1958; 22 aprile 1975; 3 giugno 1976; 23 febbraio 1977; ord. n. ÍËÏö Q™.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte