Sentenza 745/1988 (ECLI:IT:COST:1988:745)
Massima numero 12099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12100  12101


Titolo
SENT. 745/88 A. SANITA' PUBBLICA - SOFISTICAZIONI ALIMENTARI - ANAGRAFE VITIVINICOLA - LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI - FONDI VINCOLATI - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE - INFONDATEZZA. - LEGGE 7 AGOSTO 1986 N.462, ARTT. 7, 16 E 18 - STATUTO T.A.A., ARTT. 2, 8 NN.1 E 21; 9 N.10, 16 E 78.

Testo
L'istituzione di un'anagrafe vitivinicola e il potenziamento dei laboratori di analisi, in base a criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, previsti al fine di tutelare la salute pubblica da frodi vinicole, non ledono le competenze delle Province autonome in materia di agricoltura di igiene e salita' e di organizzazione dei pubblici uffici, ne' la loro autonomia giudiziaria. Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 16 e 18 della legge 7 agosto 1986 n.462, proposte dalle province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 2, 8 nn. 1 e 21, 9 n.10, 16 e 78 dello Statuto T.A.A.) - sent. n.195/1986

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte