Sentenza 745/1988 (ECLI:IT:COST:1988:745)
Massima numero 12100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12099  12101


Titolo
SENT. 745/88 B. SANITA'PUBBLICA-SOFISTICAZIONI ALIMENTARI- PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE DEI FONDI VINCOLATI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - INFONDATEZZA. - LEGGE 7 AGOSTO 1986 N.462, ART.20 - STATUTO T.A.A. ARTT.9 N.10, 16 E 78

Testo
Il fondamentale valore della salute determina l'esigenza di predisposizioni di salvaguardia, a fronte di inerzia delle Regioni: pertanto non lede le competenze provinciali la sospensione della erogazione dei fondi vincolati, in caso di omessa approvazione del piano sanitario (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.20 della legge 7 agosto 1986 n.462, proposta dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agi artt. 9 n. 10, 16 e 78 Statuto T.A.A.) - S. n. 294/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte